Addetto al Servizio Antincendio e Gestione delle Emergenze

Addetto al Servizio Antincendio e Gestione delle Emergenze

DETTAGLI DEL CORSO

Obiettivi

Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Addetti al Servizio Antincendio e Gestione delle Emergenze.

Infatti, il D. Lgvo n. 81/2008, all’art. n. 46 dispone che “ Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”, mentre all’art. 37 – comma 9 – dispone che “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto dal Decreto Ministro dell’Interno del 10/03/1998”.

Destinatari

Datori di lavoro e lavoratori che ricoprono il ruolo di Addetti al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. n. 46 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Contenuti

I contenuti sono quelli previsti dall’allegato IX del Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998:

MODULO RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO
L’incendio e la prevenzione 1 Ora 1 Ora 2 Ore

Protezione antincendio e

procedure da adottare in caso di incendio
2 Ore 3 Ore 3 Ore
Esercitazioni pratiche 4 Ore 8 Ore 4 Ore

Durata

32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) con verifica dell’apprendimento.

Aggiornamento periodico di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Sanzioni

Sanzioni previste dal D. Lgvo n. 81/2008 per il mancato adempimento all’obbligo formativo.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 18 comma 1, lett. l) (arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 per violazione dell’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori) e lettera aa) (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL).